Circolare 116

Ferie non godute per docenti precari, per il periodo di sospensione dell’attività didattica

Si ribadisce l’importanza per il personale docente in oggetto di usufruire delle ferie nei periodi di sospensione dell’attività didattica.

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Personale scolastico

In riferimento alla recente ordinanza della Corte di Cassazione (Cass. civ. sez.lav.ord.17 giugno 2024, n.16715) e ai chiarimenti forniti dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, si ribadisce l’importanza per il personale docente in oggetto di usufruire delle ferie nei periodi di sospensione dell’attività didattica, come previsto dalla normativa vigente.

Si ricorda che ai sensi dell’art.5 comma 8 del D.L. n. 95/2012 (convertito con modificazioni dalla L.ge n.228/2012) e delle disposizioni contrattuali in materia, le ferie del personale docente devono essere programmate preferibilmente nei periodi di sospensione delle lezioni, salvo esigenze di servizio o particolari eccezioni da valutare caso per caso.

Pertanto, si invitano i docenti a presentare formale richiesta di ferie per i periodi di sospensione dell’attività didattica con particolare riferimento alle festività natalizie, pasquali ed estive, compatibilmente con gli impegni scolastici (scrutini, esami, attività collegiali). Le richieste dovranno essere presentate al Dirigente Scolastico tramite procedura consueta.

Si precisa che in assenza di una specifica richiesta di ferie da parte del docente, il mancato godimento delle stesse non darà automaticamente diritto alla relativa indennità sostitutiva, come stabilito dalla suddetta ordinanza della Corte di Cassazione.

Si confida nella consueta collaborazione di tutto il personale in oggetto.

Distinti saluti
La Rettrice e Dirigente scolastica
Prof.ssa Virginia Belli

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