l tema delle incompatibilità e del cumulo di impieghi per i dipendenti della pubblica amministrazione è complesso. È utile premettere che la normativa in materia è stata compendiata nell’art. 508 del D. Lgs. n. 297/94, in alcune clausole del C.C.N.L. e nel D. Lgs. n. 165/01, art. 53 (Testo unico sul rapporto del pubblico impiego), come modificato dalla L. 190/2012 e L. 125/2013.
Le modifiche intercorse stabiliscono che tutte le pubbliche amministrazioni, e quindi anche le istituzioni scolastiche, debbono comunicare alla Funzione Pubblica, in forma telematica, gli incarichi conferiti da altri soggetti ai propri dipendenti che hanno avuto una preventiva autorizzazione. L’obbligo della comunicazione si estende anche agli incarichi conferiti in via gratuita.
Tali comunicazioni ora devono essere effettuate entro i 15 giorni successivi al conferimento o all’autorizzazione dell’incarico. L’Amministrazione deve comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica i compensi percepiti dai propri dipendenti, con esclusione degli incarichi e prestazioni derivanti da norme contrattuali (es. compensi accessori). Pertanto
SI INVITA
tutto il personale che intenda svolgere incarichi retribuiti presso soggetti privati o presso Enti pubblici ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite nell’allegato.
Personale scolastico